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Scadenziario aprile 2016Scarica PDF
Scadenze contrattuali
  • Carta – aziende industriali:
    Elemento di garanzia retributiva (EGR)
    Il CCNL 13 settembre 2012 per i dipendenti delle aziende esercenti l’industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone ha previsto che, dal 2011, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno nelle aziende che
    - non abbiano mai fatto contrattazione di II livello e che
    - nei precedenti 3 anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma del CCNL,
    è riconosciuta con le competenze del mese di aprile dell’anno successivo un importo annuo di 250,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL. L’importo è onnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR. In caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione,verranno erogati  tanti dodicesimi dell’importo quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell’anno.
  • Grafica ed editoria – aziende industriali:
    Elemento di garanzia retributiva (EGR)
    Il CCNL 30 maggio 2011 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali ha previsto, a decorrere dal 2012 a favore dei lavoratori a tempo indeterminato, in forza dal 1° gennaio di ogni anno, dipendenti da aziende prive della contrattazione di secondo livello e che nel corso dei tre anni precedenti non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL, la corresponsione, con le competenze del mese di aprile dell’anno successivo, di un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”.  Tale importo, uguale per tutti i lavoratori:
    - È pari a 250,00 euro lordi annui,ovvero
    - una cifra inferiore fino a concorrenza in presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL;
    - è onnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR;
    - in caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della data di corresponsione, viene erogato in tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell’anno.
  • Giornalisti:
    Scadenza del CCNL
    In data 31 marzo 2016 è prevista la scadenza del CNLG 24 giugno 2014 per i giornalisti professionisti dipendenti da editori di quotidiani e periodici, agenzie di stampa ed emittenti radiotelevisive private.
  • Telecomunicazioni:
    Elemento di garanzia retributiva (EGR)
    L’accordo 23 ottobre 2009 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni ha previsto che, a decorrere dal 2011, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato in forza nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato e che non abbiano percepito nel corso dell’anno precedente altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal contratto collettivo, sarà riconosciuto un  importo annuo pari a 260,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL. A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere l’elemento di garanzia retributiva ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi e alle altre tipologie di lavoro subordinato.
    Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di aprile ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati dal lavoratore nell’anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. Dall’adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttiva con ricorso ad ammortizzatori sociali.

  • Tessili e abbigliamento – aziende industriali:
    Importo per la contrattazione aziendale
    II CCNL 5 dicembre 2013 (ratificato in data 4 febbraio 2014) per i dipendenti dalle industrie tessili, abbigliamento e moda ha previsto nell’ipotesi in cui, entro il 31 marzo 2015 ovvero entro il 31 marzo 2016, non sia effettuata la contrattazione aziendale, a favore di tutti i lavoratori in forza alla data di erogazione, la corresponsione dei seguenti importi:
    - euro 280,00 lordi con la retribuzione del mese di aprile 2015 (relativamente al periodo aprile 2014 – marzo 2015);
    - euro 280,00 lordi con la retribuzione del mese di aprile 2016 (relativamente al periodo aprile 2015 – marzo 2016).
    Importo per la contrattazione aziendale – Tessili vari 
    L’accordo 27 maggio 2015 per l’estensione dell’applicazione del CCNL Tessili e abbigliamento – aziende industriali del 5 dicembre 2013, ratificato in data 4 febbraio 2014, da parte delle aziende dei comparti Tessili vari / Torcitura e Filatura Serica che applicavano il CCNL 2 settembre 2010 ha previsto nell’ipotesi in cui, entro il 31 marzo 2016 ovvero entro il 31 marzo 2017, non sia effettuata la contrattazione aziendale, a favore di tutti i lavoratori in forza alla data  di erogazione, la corresponsione dei seguenti importi:
    - euro 280,00 lordi con la retribuzione del mese di aprile 2016 (relativamente al periodo aprile 2015 – marzo 2016);
    - euro 280,00 lordi con la retribuzione del mese di aprile 2017 (relativamente al periodo aprile 2016 – marzo 2017).

  • Turismo-confcommercio:
    Lavoro extra e di surroga – Alberghi, Alberghi diurni e Campeggi
    L’ipotesi di accordo del 18 gennaio 2014 per il rinnovo del CCNL 20 febbraio 2010 per i dipendenti da aziende del settore turismo, non sottoscritta dalle Organizzazioni datoriali FIPE (che riunisce gli esercizi pubblici), FIAVET (che riunisce le agenzie di viaggio) e FEDERRETI (Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilita), cui pertanto non trova applicazione, ha previsto, a far data dal 1° aprile 2016, degli incrementi relativi alla retribuzione oraria per il personale extra e di surroga.
    Nuovi minimi tabellari – Alberghi, Alberghi diurni e Campeggi 
    L’ipotesi di accordo del18 gennaio 2014 per il rinnovo del CCNL 20 febbraio 2010 per i dipendenti da aziende del settore turismo, non sottoscritta dalle Organizzazioni datoriali FIPE (che riunisce gli esercizi pubblici), FIAVET (che riunisce le agenzie di viaggio) e FEDERRETI (Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilita), cui pertanto non trova applicazione, ha previsto, a far data dal 1° aprile 2016, degli incrementi retributivi.
  • Videofonografica:
    Elemento di garanzia retributiva (EGR) 
    Il CCNL 15 febbraio 2011 (sottoscritto il 31 marzo 2011) per i dipendenti dalle aziende videofonografiche ha previsto che, a decorrere dall’anno 2014, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione di secondo livello e che nel corso dell’ultimo quadriennio non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL, è riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”. Tale importo, uguale per tutti i lavoratori:
    - è pari a 220,00 euro lordi annui;
    - è corrisposto con la retribuzione del mese di aprile, ai lavoratori in forza dal 1° gennaio di ogni anno;
    - è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali,compreso il TFR


Lunedì 11 aprile  
  • Contributi “Fondo M. Negri”, “Fondo A. Pastore” e “Fondo M. Besusso” trimestrali :
    Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al “Fondo M. Negri”, al “Fondo A. Pastore” ed al “Fondo M. Besusso”, a favore di dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio – marzo 2016.

Venerdì 15 aprile    
  • Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile:
    Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il 16 marzo 2016, possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5 per cento (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

Lunedì 18 aprile  
  • Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria:
    I Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti effettuano il Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

  • Inps ex Enpals - Versamento contributi:
    Le Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport sono tenute al versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.

  • Inps - Versamento contributi lavoro dipendente:
    I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'Inps sono tenuti al versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.
  • Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente:
    I Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti versano i contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile.
  • Casagit - Denuncia e versamento contributi:
    I Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti sono tenuti al versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico.
  • Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni:
    I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute.
  • Versamento del contributo alla gestione separata INPS:
    Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo contributivo versano il contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.
  • Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile:
    Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il 18 gennaio 2016.
    possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67 per cento (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.
Mercoledì 20 aprile 
  • Previndai - Denuncia e versamento contributi:
    Le Aziende industriali sono tenute alla denuncia e al versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo di previdenza a capitalizzazione Previndai.

  • Previndapi - Denuncia e versamento contributi:
    Le Piccole e medie aziende industriali sono tenute al Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previndapi.
  • Fasc - Versamento contributi:
    Le Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree versano i contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati.
Sabato 30 aprile
  • Rapporto biennale sulla parità uomo/donna:
    Ultimo giorno utile per inviare ai consiglieri regionali di parità il rapporto riguardante la situazione del proprio personale maschile e femminile (art.9, Legge n.125/1991,ora art.46, D.Lgs.n.198/2006).

Sabato 30 aprile (→ lunedì 2 maggio)
  • Inps ex Enpals - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale):
    Le Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport comunicano i dati retributivi e contributivi, nonché le informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

  • Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale):
    I datori di lavoro già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS comunicano  dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.
  • Libro unico lavoro:
    I Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari compilano il libro unico del lavoro con tutti i dati relativi ai lavoratori, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.