Lavorazioni “gravose”: aggiornato l’elenco

E’ stato pubblicato il decreto datato 5 febbraio 2018 dei Ministeri del Lavoro e delle finanze che specifica le professioni (art. 1, comma 153, della Legge di bilancio 2018) per cui non opera l’incremento di 5 mesi dei requisiti pensionistici previsto a decorrere nell’anno 2019.
Tale riduzione spetta ai lavoratori rientranti nell’elenco delle richiamate professioni che:
- svolgono le attività gravose da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento
- e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
Computo degli stagionali per il collocamento obbligatorio: indicazioni dell’INL

L’ispettorato Nazionale del lavoro, con la nota n. 43 del 6 marzo 2018 ha riscontrato una richiesta di chiarimenti in materia di computo dei lavoratori stagionali ai fini della definizione dell’organico aziendale su cui parametrare le assunzioni obbligatorie previste dalla normativa sui disabili.
In particolare si precisa che, per le attività di carattere stagionale nel settore agricolo, non si prende a riferimento l’arco temporale complessivo del rapporto per determinare il superamento o meno della durata di sei mesi, ma bisogna tenere conto delle giornate di lavoro effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, ancorché non continuative.
L’esatto numero delle giornate effettivamente lavorate corrispondenti al periodo semestrale sopraindicato per gli operai agricoli può arrivare fino al limite delle 180 giornate di lavoro annue.

Gestione separata e contribuzione indebitamente versata

L’INPS, con circolare n. 45 del 9 marzo 2018, fornisce istruzioni applicative concernenti il recupero della contribuzione indebitamente versata alla Gestione Separata INPS.
In particolare è stato chiarito che tutti gli enti, che svolgono funzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, assoggettati al controllo ed al finanziamento pubblico, rientrano nella normativa che consente di effettuare un trasferimento diretto della contribuzione previdenziale indebitamente versata all’INPS e dovuta alle Casse previdenziali e viceversa.
Il recupero si effettua tramite presentazione di un’istanza, da presentare on-line utilizzando il modello specifico, da parte del professionista o del collaboratore interessato o direttamente dall’ente previdenziale a seguito di accertamento d’ufficio o a seguito di sentenza.


INAIL: riduzione dei premi per il 2018

L’Inail, con Circolare n. 13 del 2 marzo 2018, ha fornito le necessarie istruzioni operative circa la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l’anno 2018.
La riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2018 è stata fissata nella misura pari al 15,81%.
I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.
La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2018. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per detto anno si applica quindi alla rata anticipata dovuta per il 2018 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2019, salvo che nelle more intervenga la revisione tariffaria.


Compatibilità tra NASpI e lavoro subordinato

L’INPS, con messaggio 16 marzo 2018, n. 1162, conferma che l’indennità NASpI è compatibile con l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato purché questo abbia durata inferiore o pari a 6 mesi. In tal caso, l’indennità è sospesa per la durata del rapporto di lavoro.
Analogo criterio trova applicazione nell’ipotesi d’instaurazione di un rapporto di lavoro intermittente (di durata pari o inferiore a sei mesi) che contempli l’indennità di disponibilità.
Quando invece il rapporto di lavoro intermittente di durata pari o inferiore a sei mesi non preveda l’obbligo di risposta del lavoratore e, quindi, non contempli neppure l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere l’indennità di disponibilità, la sospensione dell’indennità NASpI opera solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa.
Qualora, la durata del rapporto di lavoro subordinato (anche se intermittente) sia prorogata e determini il superamento della durata complessiva di sei mesi, opera la decadenza della prestazione (indennità NASpI) a decorrere dalla data della proroga.

NASpI e rapporto di lavoro intermittente con obbligo di risposta

Con messaggio 16 marzo 2018, n. 1162, l’INPS ha precisato che l’indennità NASpI compete al lavoratore che, avendo al contempo in essere un rapporto di lavoro subordinato e un contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta, presenti domanda di indennità NASpI a seguito della cessazione del rapporto di lavoro subordinato non intermittente.
L’indennità è concessa a condizione che il lavoratore entro 30 giorni dalla presentazione della domanda comunichi all’Istituto il reddito annuo presunto, comprensivo dell’indennità di disponibilità. Se il lavoratore non effettua detta comunicazione o il reddito complessivo annuo è superiore a € 8.000,00, il lavoratore decade dal diritto all’indennità. Invece, se il limite reddituale è rispettato, l’indennità è opportunamente ridotta.
Quando alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato non intermittente sopravviva il rapporto di lavoro intermittente che non contempla l’obbligo di risposta (e dunque privo dell’indennità di disponibilità), l’indennità NASpI è sospesa per i soli giorni di effettiva chiamata quando il contratto abbia una durata inferiore o pari a sei mesi. In alternativa, il lavoratore può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora questo non superi il limite di € 8.000,00 e sempre che, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, il lavoratore provveda a comunicare il reddito annuo presunto.
Se il contratto di lavoro intermittente non contempla l’obbligo di disponibilità ed è di durata superiore a sei mesi, il lavoratore decade dal diritto all’indennità NASpI se il reddito complessivo annuo è superiore a € 8.000,00. Nel caso in cui il reddito sia pari o inferiore a detto limite, la misura dell’indennità è opportunamente ridotta.