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Lavorazioni “gravose”: aggiornato l’elenco
E’
stato pubblicato il decreto datato 5 febbraio 2018 dei Ministeri del
Lavoro e delle finanze che specifica le professioni (art. 1, comma 153,
della Legge di bilancio 2018) per cui non opera l’incremento di 5
mesi dei requisiti pensionistici previsto a decorrere nell’anno
2019.
Tale riduzione spetta ai lavoratori rientranti nell’elenco delle richiamate professioni che:
- svolgono le attività gravose da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento
- e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
Computo degli stagionali per il collocamento obbligatorio: indicazioni dell’INL
L’ispettorato
Nazionale del lavoro, con la nota n. 43 del 6 marzo 2018 ha riscontrato
una richiesta di chiarimenti in materia di computo dei lavoratori
stagionali ai fini della definizione dell’organico aziendale su
cui parametrare le assunzioni obbligatorie previste dalla normativa sui
disabili.
In particolare si precisa che, per le attività di carattere
stagionale nel settore agricolo, non si prende a riferimento
l’arco temporale complessivo del rapporto per determinare il
superamento o meno della durata di sei mesi, ma bisogna tenere conto
delle giornate di lavoro effettivamente prestate nell’arco
dell’anno solare, ancorché non continuative.
L’esatto numero delle giornate effettivamente lavorate
corrispondenti al periodo semestrale sopraindicato per gli operai
agricoli può arrivare fino al limite delle 180 giornate di
lavoro annue.
Gestione separata e contribuzione indebitamente versata
L’INPS,
con circolare n. 45 del 9 marzo 2018, fornisce istruzioni applicative
concernenti il recupero della contribuzione indebitamente versata alla
Gestione Separata INPS.
In particolare è stato chiarito che tutti gli enti, che svolgono
funzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, assoggettati al
controllo ed al finanziamento pubblico, rientrano nella normativa che
consente di effettuare un trasferimento diretto della contribuzione
previdenziale indebitamente versata all’INPS e dovuta alle Casse
previdenziali e viceversa.
Il recupero si effettua tramite presentazione di un’istanza, da
presentare on-line utilizzando il modello specifico, da parte del
professionista o del collaboratore interessato o direttamente
dall’ente previdenziale a seguito di accertamento d’ufficio
o a seguito di sentenza.
INAIL: riduzione dei premi per il 2018
L’Inail,
con Circolare n. 13 del 2 marzo 2018, ha fornito le necessarie
istruzioni operative circa la riduzione dei premi e contributi per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali per l’anno 2018.
La riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2018 è stata fissata nella misura pari al 15,81%.
I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri
differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un
biennio, oppure da non oltre un biennio.
La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di
competenza del 2018. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di
riduzione stabilita per detto anno si applica quindi alla rata
anticipata dovuta per il 2018 e alla regolazione o conguaglio dovuto
per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2019,
salvo che nelle more intervenga la revisione tariffaria.
Compatibilità tra NASpI e lavoro subordinato
L’INPS,
con messaggio 16 marzo 2018, n. 1162, conferma che
l’indennità NASpI è compatibile con
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato
purché questo abbia durata inferiore o pari a 6 mesi. In tal
caso, l’indennità è sospesa per la durata del
rapporto di lavoro.
Analogo criterio trova applicazione nell’ipotesi
d’instaurazione di un rapporto di lavoro intermittente (di durata
pari o inferiore a sei mesi) che contempli l’indennità di
disponibilità.
Quando invece il rapporto di lavoro intermittente di durata pari o
inferiore a sei mesi non preveda l’obbligo di risposta del
lavoratore e, quindi, non contempli neppure l’obbligo per il
datore di lavoro di corrispondere l’indennità di
disponibilità, la sospensione dell’indennità NASpI
opera solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa.
Qualora, la durata del rapporto di lavoro subordinato (anche se
intermittente) sia prorogata e determini il superamento della durata
complessiva di sei mesi, opera la decadenza della prestazione
(indennità NASpI) a decorrere dalla data della proroga.
NASpI e rapporto di lavoro intermittente con obbligo di risposta
Con
messaggio 16 marzo 2018, n. 1162, l’INPS ha precisato che
l’indennità NASpI compete al lavoratore che, avendo al
contempo in essere un rapporto di lavoro subordinato e un contratto di
lavoro intermittente con obbligo di risposta, presenti domanda di
indennità NASpI a seguito della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato non intermittente.
L’indennità è concessa a condizione che il
lavoratore entro 30 giorni dalla presentazione della domanda comunichi
all’Istituto il reddito annuo presunto, comprensivo
dell’indennità di disponibilità. Se il lavoratore
non effettua detta comunicazione o il reddito complessivo annuo
è superiore a € 8.000,00, il lavoratore decade dal diritto
all’indennità. Invece, se il limite reddituale è
rispettato, l’indennità è opportunamente ridotta.
Quando alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato non
intermittente sopravviva il rapporto di lavoro intermittente che non
contempla l’obbligo di risposta (e dunque privo
dell’indennità di disponibilità),
l’indennità NASpI è sospesa per i soli giorni di
effettiva chiamata quando il contratto abbia una durata inferiore o
pari a sei mesi. In alternativa, il lavoratore può cumulare la
prestazione con il reddito da lavoro qualora questo non superi il
limite di € 8.000,00 e sempre che, entro 30 giorni dalla data di
presentazione della domanda, il lavoratore provveda a comunicare il
reddito annuo presunto.
Se il contratto di lavoro intermittente non contempla l’obbligo
di disponibilità ed è di durata superiore a sei mesi, il
lavoratore decade dal diritto all’indennità NASpI se il
reddito complessivo annuo è superiore a € 8.000,00. Nel
caso in cui il reddito sia pari o inferiore a detto limite, la misura
dell’indennità è opportunamente ridotta.
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