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AGOSTO 2016
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Disciplina e prassiScarica PDF
ASDI – la sperimentazione prosegue anche per il 2016
A seguito della pubblicazione in G.U. n.185 del 9 agosto 2016 del decreto interministeriale del 23 maggio 2016 prosegue anche per il 2016 la sperimentazione dell’assegno di disoccupazione Asdi.
Il decreto conferma le disposizioni già valide per il 2015. L’assegno viene infatti riconosciuto a coloro che hanno perso il lavoro, che hanno già usufruito della NASpI e si trovano in una condizione economica di bisogno attestata da un ISEE pari o inferiore a 5.000,00 euro, purché abbiano compiuto 55 anni senza acquisire il diritto alla pensione, di vecchiaia o anticipata, oppure che abbiano nel nucleo familiare almeno una persona di minore età.
Sono ugualmente confermate le modalità di accesso all’ASDI: il disoccupato deve presentare richiesta telematica all’Inps a partire dal primo giorno successivo al termine della Naspi ed entro 30 giorni dallo stesso, e recarsi successivamente al centro per l’impiego della sua residenza per la sottoscrizione di un “progetto personalizzato” con il quale viene regolato l’impegno del disoccupato stesso alla sua partecipazione a corsi di formazione ed orientamento e ad accettare adeguate proposte di lavoro.
Assunzione di apprendisti da parte di aziende in CDS
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.21 dell’11 agosto 2016, in risposta ad interpello del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e diversamente da quanto disposto dal D.lgs n.81/2015, afferma che è possibile assumere apprendisti in costanza di contratto di solidarietà difensiva solo se:
- sono rispettati i requisititi di legge in materia di apprendistato, numerici e formativi;
- sopravvenute e temporanee esigenze di maggior lavoro possono essere soddisfatte solo da lavoratori con mansioni non disponibili nell’organico aziendale, la cui assunzione sia funzionale rispetto al superamento della condizione di difficoltà causa dell’intervento del trattamento in oggetto
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Trasformazione del contratto di apprendistato di terzo livello in professionalizzante
Con nota protocollo del 29 luglio 2016, n. 14994 il Ministero del Lavoro ha confermato che è possibile trasformare il contratto di apprendistato per alta formazione stipulato in vigenza dell’art. 5 dell’abrogato testo unico, in apprendistato professionalizzante.
Ciò a condizione del rispetto di alcuni principi, tra cui:
- la necessità che l'apprendista non sia già in possesso delle conoscenze e delle capacità previste per la qualifica professionale alla cui acquisizione l'apprendistato è finalizzato;
- "effettiva", cioè non meramente figurativa ma realmente impartita.

Cittadini stranieri uniti civilmente - indicazioni per il rilascio del nulla osta ai fini del ricongiungimento familiare

A seguito dell’entrata in vigore della L. n.76 del 20 maggio 2016 che regolamenta le unioni civili fra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo, ha comunicato le indicazioni operative utili per il rilascio del nulla osta ai fini del ricongiungimento familiare fra persone dello stesso sesso unite civilmente.
Il Ministero ha chiarito che tale ricongiungimento si estende ai cittadini stranieri dello stesso sesso civilmente uniti: costoro, pertanto, possono richiedere il nulla osta per il suddetto ricongiungimento a favore del partner, purché maggiorenne e non legalmente separato.
La domanda deve essere presentata dal cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia con le consuete modalità telematiche e deve essere corredata dalla documentazione indicata dall’art. 29 del T.U. Immigrazione.
La documentazione comprovante l’unione civile deve essere poi prodotta alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana competente che, verificata la correttezza della documentazione ricevuta, rilascerà il visto di ingresso per motivi familiari
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