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Aree
di crisi complessa - Erogazione della mobilità in deroga
L'Inps,
con propria circolare ha fornito le istruzioni operative per la
liquidazione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore
dei lavoratori che operano in aree di crisi industriali complesse,
precisando che potranno essere beneficiari della prestazione
esclusivamente i lavoratori che hanno terminato, senza soluzione di
continuità, un trattamento di mobilità ordinaria
o in deroga, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino
beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in
deroga.
Il trattamento spetta a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politica attive individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Anpal e al Ministero del Lavoro. L'Inps è autorizzato ad erogare i trattamenti fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna Regione.
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Il trattamento spetta a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politica attive individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Anpal e al Ministero del Lavoro. L'Inps è autorizzato ad erogare i trattamenti fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna Regione.
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UniEmens denunce contributive DM2013 - Conguaglio arretrati AnfL'Inps, con il messaggio n. 4283 del 31 ottobre 2017, fornisce indicazioni sul conguaglio degli arretrati per l'Assegno Nucleo Familiare, tramite il sistema UniEmens denunce contributive DM2013. L'Anf spetta ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti iscritti alle casse gestite dall'Inps.
L'importo dell'assegno è calcolato in relazione alla composizione del nucleo familiare ed ai redditi da lavoro dipendente dichiarati e viene corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore dipendente che ha presentato all'azienda l'apposito modello di richiesta con cui è resa una dichiarazione di responsabilità.
I redditi si riferiscono all'anno solare precedente a quello della richiesta di Anf.
L'assegno decorre dal mese di luglio dell'anno di richiesta fino a giugno dell'anno successivo.
Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.
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Whistleblowing: approvata definitivamente la proposta di leggeApprovato definitivamente alla Camera dei Deputati il Ddl sul whistleblowing che prevede forme di tutela per i dipendenti che segnalano reati, condotte illecite o altre irregolarità di cui si è a conoscenza a causa del proprio rapporto di lavoro, con previsioni che riguardano sia il settore privato, sia il settore pubblico. Gli autori delle segnalazioni, la cui identità rimarrà anonima, saranno in particolare tutelati contro ogni eventuale azione ritorsiva (quali demansionamenti, sanzioni, licenziamenti, trasferimenti etc.).
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Congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratoriA decorrere dal 2018 entrano in vigore le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2017 a favore dei padri lavoratori dipendenti. Le novità riguardano, in particolare, la durata del congedo obbligatorio, nonché la reintroduzione della possibilità di astensione dal lavoro in sostituzione della madre lavoratrice. Il lavoratore è tenuto ad inviare comunicazione scritta al datore di lavoro, indicando i giorni per i quali intende fruire del congedo obbligatorio o facoltativo, con un preavviso di almeno 15 giorni.
Pertanto a far data dal 1 gennaio 2018 il padre lavoratore avrà diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo di 4 giorni che possono essere goduti anche in via non continuativa (congedo obbligatorio) ed in aggiunta potrà astenersi per un periodo di 1 giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima (congedo facoltativo).
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Compatibilità tra indennità NASpI e svolgimento di attività lavorativaL’INPS, con propria circolare ha fornito precisazioni in ordine ai casi di compatibilità e cumulabilità dell’indennità NASpI con compensi derivanti, in particolare, da
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Tirocini,
borse di studio, ecc.
Nei casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale - pur a fronte dell’assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente – l’Istituto non ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione. In tali ipotesi, pertanto, le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni. Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) - essendo stata l’attività di tali figure ricondotta ad attività lavorativa, trova applicazione la riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. Pertanto i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di € 8.000.
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Lavoro
occasionale
Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.
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Attività
professionale
I professionisti sono iscritti, ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria a specifiche casse non gestite dall’INPS, e la relativa contribuzione non può pertanto essere riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. Pertanto non sarebbe ammissibile la compatibilità tra l’indennità di disoccupazione NASpI ed il reddito derivante dallo svolgimento di attività professionale che comporta l’iscrizione obbligatoria a specifica cassa con conseguente decadenza dalla prestazione. Con la finalità di evitare ingiustificate disparità di trattamento, nell’ipotesi fin qui descritta è ammessa la compatibilità tra la NASpI e il reddito da attività professionale con la riduzione della prestazione nella misura e secondo le modalità legislativamente previste, non procedendo al riversamento della contribuzione. Il limite di reddito entro il quale si ritiene consentita tale attività è pari a € 4.800.
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Fondo Est – CCNL turismo confcommercio – iscrizione degli apprendistiIl Fondo EST, con la Circolare n. 3 del 21 novembre 2017, è intervenuto fornendo chiarimenti circa i lavoratori per i quali sorge l’obbligo d’iscrizione per il CCNL Turismo. Nello specifico il Fondo ha ricordato che il contratto collettivo in questione, all’articolo 66 del Titolo IV, precisa che “L’obbligo di iscrivere tutti gli apprendisti ai fondi di assistenza sanitaria decorre dal 1° luglio 2009”.
Con la Circolare in esame il Fondo ricorda, innanzitutto, che l’unica categoria di lavoratori rientranti nella sfera di applicazione del CCNL Turismo–Confcommercio, che risulta esclusa dall’iscrizione all’EST, è quella dei Quadri i quali sono destinatari della Cassa Qu.A.S così come disciplinato dall’art. 144 del CCNL sopracitato.
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Voucher lavoro accessorio: utilizzo entro il 31 dicembreL’Inps, con proprio messaggio , considerato l’approssimarsi del termine di scadenza del periodo transitorio di utilizzo dei voucher lavoro accessorio previsto dal D.L. 25/2017 alla data del 31 dicembre 2017, ha fornito indicazioni operative al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative. I buoni lavoro richiesti entro il 17 marzo 2017, la data di entrata in vigore del D.L. 25/2017, possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 dicembre 2017; pertanto, non sarà consentito ai committenti di inserire nella procedura informatica prestazioni con data inizio o fine successiva al 31 dicembre 2017. Eventuali prestazioni già inserite erroneamente nella procedura informatica e relative a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018, anche se con data inizio della prestazione antecedente, saranno cancellate d’ufficio e il committente non riceverà nessuna comunicazione in merito. Nel caso di prestazioni che abbiano data inizio nel 2017 e data fine nel 2018, verranno cancellate d’ufficio soltanto le prestazioni relative al 2018.
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Tirocini,
borse di studio, ecc.