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Comparazione dei lavoratori
da licenziare
Corte di Cassazione - sez.
lavoro, ordinanza n. 22217 del 14 ottobre 2020
La
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza del 14 ottobre 2020,
n. 22217, si è pronunciata in ordine ai criteri da seguire
nella
comparazione dei lavoratori da licenziare in una procedura di
licenziamento collettivo.
La comparazione dei lavoratori non deve necessariamente interessare
l’intero complesso aziendale, ma può avvenire,
secondo una
legittima scelta del datore di lavoro, anche nell’ambito
della
singola unità produttiva. Ciò a condizione che la
predeterminazione del limitato campo di selezione sia giustificata
dalle esigenze tecnico-produttive e organizzative che hanno dato luogo
alla riduzione del personale. Deve escludersi la sussistenza di dette
esigenze ove i lavoratori da licenziare siano idonei – per
acquisite esperienze e per pregresso e frequente svolgimento della
propria attività in altri reparti dell’azienda con
positivi risultati – a occupare le posizioni lavorative di
colleghi addetti ad altri reparti o sedi.
Retribuzione di riferimento
per il calcolo dei contributi
Corte di Cassazione, ordinanza n. 21894 del 9 ottobre 2020
La
Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 ottobre, n. 21894, ha
precisato qual è la retribuzione da assumere come base di
calcolo dei contributi previdenziali, a norma dell’articolo
1,
D.L. 338/1989.
Detta norma fa riferimento al criterio del minimale contributivo, pari
alla retribuzione dovuta in un determinato settore in applicazione dei
contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali
più
rappresentative su base nazionale. La retribuzione di riferimento
è quella desumibile dai diversi accordi sindacali o dal
contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una
retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal Ccnl. Solo in
caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla
contrattazione nazionale di settore.
Controversie di lavoro e
Giudice territorialmente competente
Corte di Cassazione, ordinanza n. 21648 dell'8 ottobre 2020
La
Corte di Cassazione, con ordinanza 8 ottobre 2020, n. 21648, si
è pronunciata in merito alla competenza territoriale ex art.
413
c.p.c. nelle controversie di lavoro.
Il criterio del luogo dell’azienda o della dipendenza cui
è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo, nel senso
che,
in caso di cessazione o di trasferimento dell’azienda o della
dipendenza, detto criterio opera a condizione che la domanda venga
proposta entro i successivi 6 mesi. Ha, invece, carattere duraturo il
concorrente criterio del luogo in cui il rapporto è sorto,
con
la conseguenza che, decorso tale semestre, la domanda va
necessariamente proposta davanti al giudice individuabile attraverso
quest’ultimo criterio, la cui perdurante
operatività
preclude il ricorso ai criteri dei fori generali di cui
all’articolo 18, c.p.c., previsto dall’articolo
413, comma
4, soltanto in via sussidiaria.
Azione di regresso
dell’INAIL
Corte di cassazione, ordinanza
n. 21314 del 2 ottobre 2020
La
Corte di Cassazione, con ordinanza 2 ottobre 2020, n. 21314, ha
chiarito alcuni aspetti relativi all’azione di regresso
riconosciuta all’Inail nei confronti del datore di lavoro
(artt.
10 e 11 DPR 1124/1965).
Nel caso in cui è accertata la responsabilità del
datore
di lavoro, penale o civile, per l’infortunio del lavoratore
assicurato e per il quale l’Istituto abbia corrisposto le
prestazioni di Legge, detta responsabilità ha natura diretta
e
autonoma, derivando dal rapporto assicurativo. Non é quindi
possibile alcuna riduzione o riproporzionamento della somma dovuta a
titolo di rivalsa, ove risulti che alla produzione
dell’evento
abbia concorso il comportamento colpevole del lavoratore.
Lavoro del coniuge e
presunzione di gratuità
Corte di Cassazione, ordinanza n. 20904 del 30 settembre 2020
La
Corte di Cassazione, con ordinanza 30 settembre, n. 20904, si
è
pronunciata in merito all’attività lavorativa
svolta dal
coniuge del datore di lavoro ed alla sua presunzione di
gratuità.
Detta attività dell’associato non è di
natura
subordinata se la presenza del titolare in azienda è
meramente
sporadica. Solo in presenza di una prova rigorosa del vincolo, infatti,
è possibile superare la presunzione giuridica che
l’attività lavorativa sia inserita in un contesto
di
collaborazione familiare e a titolo gratuito.
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