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NOVEMBRE


Comparazione dei lavoratori da licenziare
Corte di Cassazione - sez. lavoro, ordinanza n. 22217 del 14 ottobre 2020 

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza del 14 ottobre 2020, n. 22217, si è pronunciata in ordine ai criteri da seguire nella comparazione dei lavoratori da licenziare in una procedura di licenziamento collettivo.
La comparazione dei lavoratori non deve necessariamente interessare l’intero complesso aziendale, ma può avvenire, secondo una legittima scelta del datore di lavoro, anche nell’ambito della singola unità produttiva. Ciò a condizione che la predeterminazione del limitato campo di selezione sia giustificata dalle esigenze tecnico-produttive e organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale. Deve escludersi la sussistenza di dette esigenze ove i lavoratori da licenziare siano idonei – per acquisite esperienze e per pregresso e frequente svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda con positivi risultati – a occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti o sedi.




Retribuzione di riferimento per il calcolo dei contributi
Corte di Cassazione, ordinanza n. 21894 del 9 ottobre 2020

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 ottobre, n. 21894, ha precisato qual è la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, a norma dell’articolo 1, D.L. 338/1989.
Detta norma fa riferimento al criterio del minimale contributivo, pari alla retribuzione dovuta in un determinato settore in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. La retribuzione di riferimento è quella desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal Ccnl. Solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore.



Controversie di lavoro e Giudice territorialmente competente
Corte di Cassazione, ordinanza n. 21648 dell'8 ottobre 2020 

La Corte di Cassazione, con ordinanza 8 ottobre 2020, n. 21648, si è pronunciata in merito alla competenza territoriale ex art. 413 c.p.c. nelle controversie di lavoro.
Il criterio del luogo dell’azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo, nel senso che, in caso di cessazione o di trasferimento dell’azienda o della dipendenza, detto criterio opera a condizione che la domanda venga proposta entro i successivi 6 mesi. Ha, invece, carattere duraturo il concorrente criterio del luogo in cui il rapporto è sorto, con la conseguenza che, decorso tale semestre, la domanda va necessariamente proposta davanti al giudice individuabile attraverso quest’ultimo criterio, la cui perdurante operatività preclude il ricorso ai criteri dei fori generali di cui all’articolo 18, c.p.c., previsto dall’articolo 413, comma 4, soltanto in via sussidiaria.



Azione di regresso dell’INAIL
Corte di cassazione, ordinanza n. 21314 del 2 ottobre 2020 

La Corte di Cassazione, con ordinanza 2 ottobre 2020, n. 21314, ha chiarito alcuni aspetti relativi all’azione di regresso riconosciuta all’Inail nei confronti del datore di lavoro (artt. 10 e 11 DPR 1124/1965).
Nel caso in cui è accertata la responsabilità del datore di lavoro, penale o civile, per l’infortunio del lavoratore assicurato e per il quale l’Istituto abbia corrisposto le prestazioni di Legge, detta responsabilità ha natura diretta e autonoma, derivando dal rapporto assicurativo. Non é quindi possibile alcuna riduzione o riproporzionamento della somma dovuta a titolo di rivalsa, ove risulti che alla produzione dell’evento abbia concorso il comportamento colpevole del lavoratore.



Lavoro del coniuge e presunzione di gratuità
Corte di Cassazione, ordinanza n. 20904 del 30 settembre 2020

La Corte di Cassazione, con ordinanza 30 settembre, n. 20904, si è pronunciata in merito all’attività lavorativa svolta dal coniuge del datore di lavoro ed alla sua presunzione di gratuità.
Detta attività dell’associato non è di natura subordinata se la presenza del titolare in azienda è meramente sporadica. Solo in presenza di una prova rigorosa del vincolo, infatti, è possibile superare la presunzione giuridica che l’attività lavorativa sia inserita in un contesto di collaborazione familiare e a titolo gratuito.















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