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Come è noto, con Decreto del 19 novembre 2010, il Ministro della Gioventù ha stanziato 51.000.000 di Euro per la realizzazione di interventi in favore dell’occupazione di persone di età non superiore a 35 anni e con figli minori. A tal fine il citato Decreto ha previsto la creazione della “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di 5.000 euro in favore delle imprese che provvedono ad assumere in forma stabile giovani iscritti alla Banca dati medesima.
Con circolare avente ad oggetto i criteri interpretativi e le linee guida in ordine alle modalità di attuazione del D.M. 19 novembre 2010, il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, tra l’altro, disposto che, al raggiungimento di una percentuale di utilizzo delle risorse stanziate pari all’80%, venisse sospesa la possibilità per i lavoratori di iscriversi alla Banca dati.
Con il messaggio 7376 del 10 dicembre 2015 l’Inps ha reso noto che il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rivisitato le linee guida precedentemente fornite, dando nuovamente la possibilità ai giovani genitori di procedere alle iscrizioni alla Banca dati.
L’iscrizione, pertanto consentirà alle imprese che provvedono ad assumere in forma stabile giovani iscritti alla Banca dati di richiedere all’Istituto l’autorizzazione al godimento di un incentivo pari a 5.000 Euro.Come noto, sia la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che la richiesta di dimissioni, presentate:
• dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e
• dal lavoratore/lavoratrice durante i primi tre anni di vita del bambino,
devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro territorialmente competente.
In particolare, con il nuovo modello è previsto che alla lavoratrice/lavoratore sia esplicitata la possibilità di usufruire, in alternativa alle dimissioni, del congedo parentale su base oraria ovvero la facoltà di richiedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’art. 8, comma 7 del D.Lgs n. 81/2015.