Arlati Ghislandi
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GIUGNO 2017
Arlati Ghislandi
Disciplina e prassiScarica PDF
Controllo a distanza dei lavoratori - Chiarimenti sulla validità degli accordi sindacali
L'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce chiarimenti in merito alla validità degli accordi sindacali e ai soggetti legittimati a sottoscriverli in materia di controllo a distanza dei lavoratori analizzando le norme di cui all'art. 4, L. n. 300/1970 e all’art. 8, D.L. n. 138/2011.

I dubbi sollevati nel quesito sono relativi alla disomogeneità tra i soggetti ai quali è devoluto l'accordo relativo all'installazione degli strumenti indicati all'art. 4, L. n. 300/1970 (rappresentanze sindacali unitarie o aziendali) ed i soggetti coinvolti nella contrattazione c.d. di prossimità ex art. 8, D.L. n. 138/2011, e conseguentemente al raccordo fra norme che regolano il medesimo ambito.

La norma da ultimo citata, infatti, nell'individuare quali interlocutori sindacali ai sensi dell'art. 8 cit. le "rappresentanze sindacali operanti in azienda", ha altresì previsto le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale per la sottoscrizione di contratti a livello aziendale o territoriale.
L’ispettorato ha chiarito che l'art. 8 del citato D.L. n. 138/2011, trova applicazione solo in presenza di determinate finalità, fra le quali la "maggiore occupazione, la qualità dei contratti di lavoro, l'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l'emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario (ecc.)".

Pertanto, in assenza di tali presupposti, trovano sempre applicazione i dettami dell'art. 4 della L. n. 300/1970.

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