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Disciplina e prassi Scarica PDF
Indennità ai Co.co.pro
L'Inps, con messaggio n. 2999 del 3 marzo 2014, comunica le modalità e i requisiti per la presentazione delle domande riguardanti l'indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, prevista dalla Legge n. 92/2012. Il limite di reddito per l’accesso a tale indennità per l’anno 2013 è pari a 20.220 euro. Per le domande con anno di riferimento 2014 occorre utilizzare il nuovo modello CoCoPro 2014 COD. SR 140. Per attestare il requisito per il riconoscimento dell’indennità che prevede un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi è possibile presentare un’autocertificazione.
INPS - incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà
L'Inps con proprio messaggio n. 3234 dell’11 marzo 2014 comunica che a seguito di quanto previsto con la Legge di stabilità 2014, per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà è aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro.
Entro il suddetto limite di spesa, il trattamento di integrazione salariale per i predetti contratti di solidarietà è pari al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2014, indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione.
Testo Unico sull’immigrazione – i chiarimenti Ministeriali
Il Ministero del Lavoro e dell’Interno hanno emanato la circolare congiunta n. 1817 del 17 marzo 2014 per chiarire le modifiche introdotte dalla legge n.9/14 (D.L. n.145/13 Destinazione Italia) al T.U. sull’immigrazione in materia di ingresso e soggiorno per ricerca scientifica e per lavoratori altamente qualificati.

Il lavoratore altamente qualificato extra UE che intende lavorare in Italia non dovrà più acquisire la certificazione di conformità da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ma sarà sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, che sarà effettuata presso la competente Rappresentanza Diplomatica Italiana del Paese di residenza dello straniero.
Inoltre in tema di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per attesa occupazione: è stato eliminato il vincolo “di secondo livello” riferito al master universitario, ritenendo così idoneo il titolo suddetto a prescindere dal livello di riferimento. E’ stata inoltre abrogata la disposizione che prevedeva l’emanazione di un decreto annuale per fissare il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero.

Per i ricercatori invece, viene stabilito che le risorse mensili dichiarate nella convenzione che stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro, possono arrivare non solo dall’istituto di ricerca, ma anche dal sostegno finanziario dell’Unione Europea, di un’organizzazione internazionale, di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.
Per i ricongiungimenti familiari, i ricercatori non devono più dimostrare l’idoneità dell’alloggio ai requisiti igienico-sanitari.
Inoltre coloro che chiedono il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non sono tenuti a sostenere il test di lingua italiana.
Lavoratori extra UE: in Gazzetta il D.Lgs. n. 40/2014 sul permesso unico di soggiorno
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014 il D.Lgs n. 40 del 4 marzo 2014, recante disposizioni in materia di permesso di soggiorno per lavoratori non cittadini dell’Unione Europea. In particolare, il D.Lgs. in esame recependo la Direttiva 2011/98/UE prevede:

I nuovi importi economici da prendere a riferimento per l’anno 2014 sono così rideterminati:
  • una procedura unica di domanda per il rilascio di un’unica autorizzazione idonea a consentire sia il soggiorno che il lavoro;
  • l riconoscimento di un complesso comune di diritti ai lavoratori che soggiornano regolarmente in uno Stato membro analogo a quello dei lavoratori nazionali indipendentemente dalle motivazioni che hanno determinato l’ingresso.