Arlati Ghislandi
newsletter
MAGGIO 2014
Arlati Ghislandi
Studio Arlati Ghislandi
Milano - corso G. Matteotti, 7
tel. +39 0254118656
Roma - piazza G. Mazzini, 27
tel. +39 0698386285
Milano - corso Europa, 22
tel. +39 0254118656

studio@arlatighislandi.it
www.arlatighislandi.it
blog.arlatighislandi.it
Giurisprudenza Scarica PDF
Cassa integrazione - Comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri
di scelta dei lavoratori da sospendere
Cassazione n. 5888 del 13 marzo 2014
In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi.
La Corte ha, altresì, chiarito che tali criteri devono essere connotati dal requisito della specificità, tali cioè da consentire di individuare in maniera inequivocabile i soggetti interessati dalla procedura e di verificare, così, ex post la corrispondenza dei soggetti scelti ai criteri adottati.
Incidente stradale e licenziamento disciplinare
Cassazione n. 9597 del 5 maggio 2014
Con sentenza n. 9597 del 5 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo in capo al lavoratore che durante la propria attività lavorativa ha provocato un incidente stradale danneggiando anche la merce trasportata. Secondo la Suprema Corte, l'episodio non può essere considerato estraneo al rapporto di lavoro in quanto si è verificato nel pieno svolgimento delle mansioni espletate dal lavoratore.
La presenza del Rspp in azienda non esonera il datore di lavoro dagli obblighi di sicurezza
Cassazione n. 18296 del 5 maggio 2014
Con la sentenza in oggetto la Cassazione ha affermato che la presenza in azienda del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) sul posto di lavoro non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di fornire, ai propri dipendenti, i dispositivi di protezione individuale necessari a prevenire i rischi in relazione alle lavorazioni svolte nell’azienda.
Rito Fornero: l’ordinanza esecutiva non è ricorribile per saltum
Cassazione n. 10133 del 9 maggio 2014
L’ordinanza esecutiva emessa dal giudice in applicazione del comma 49, articolo 1 della Legge n. 92/2012 non è soggetta al ricorso in Cassazione previsto dall’articolo 360, comma 2 del Codice di procedura civile (cd. ricorso “per saltum”): risulta pertanto inammissibile il ricorso avanzato dal dirigente contro il licenziamento intimatogli dall’azienda.
La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento ha precisato che l’ordinanza esecutiva prevista dalla Riforma Fornero non è una sentenza appellabile, quindi potenzialmente oggetto di ricorso diretto in Cassazione, ma è soggetta all’opposizione dinanzi al medesimo giudice (ex art. 1, comma 51, Legge n. 92/2012) e solo a seguito della pronuncia del giudice è ammessa l’impugnazione alla Corte d’appello, tramite reclamo (ex art. 1, comma 58, Legge n. 92/2012).