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L’art. 32 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 istituisce un credito d’imposta al fine di promuovere e favorire l’adozione di misure volte a contenere e contrastare il rischio di contagio in occasione di lavoro.
Al credito d’imposta hanno titolo ad accedere:
a) i soggetti che esercitino attività d’impresa o arti e professioni;
b) gli enti non commerciali (ivi compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti);
c) le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché in possesso dello specifico codice identificativo.
Il credito compete in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per:
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