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Replicando l'impianto normativo di una disposizione – trattasi dell'art. 3 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 - introdotta a sostegno delle imprese al fine di fronteggiare la crisi sanitaria, a far tempo dal 1° gennaio 2021 è in vigore l'art. 1, c. 306 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, per effetto della quale al datore di lavoro che rinunci ad avvalersi per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 del trattamento d'integrazione salariale (ordinaria e in deroga) o di assegno ordinario riconducibili all'emergenza epidemiologica è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali posti a proprio carico per un periodo di 8 settimane.
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