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Le più recenti evoluzioni dell’epidemia di Covid-19 hanno dato impulso a una produzione normativa che non ha mancato di sollevare profili di criticità. Si consideri, ad esempio, l’articolo 1 dell’ordinanza del ministero della Salute del 12 agosto 2020, in base al quale il soggetto che abbia soggiornato o transitato in Spagna, Malta, Croazia e Grecia è tenuto a sottoporsi al tampone rino-faringeo entro 48 ore dall’ingresso in Italia, osservando un periodo di isolamento fiduciario sino all’effettuazione di tale esame. Fermo restando che risulta difficile rintracciare la ragione per la quale l’isolamento fiduciario debba protrarsi sino all’effettuazione del tampone e non sino alla comunicazione del relativo esito, la prescrizione, originariamente volta a contenere l’andamento dei contagi alla luce del sensibile incremento nel numero di soggetti contagiati per l’intensificazione dei flussi turistici, parrebbe assumere una differente “intonazione” quando solo si consideri come la vigenza di tale prescrizione sia stata da ultimo prorogata dal 7 settembre al 7 ottobre 2020 a opera dell’articolo 1, comma 2 del Dpcm 7 settembre 2020, perdendo “aderenza” rispetto all’andamento dei flussi turistici.
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