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A decorrere dal 1° gennaio 2021, il lavoratore che abbia trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 30 aprile 2019 e che al 31 dicembre 2019 risulti beneficiario del regime impositivo speciale previsto per i lavoratori impatriati può optare, quando siano soddisfatte le condizioni appositamente individuate e previo versamento di un apposito importo, per l’applicazione di un beneficio addizionale per ulteriori cinque periodi d'imposta, durante i quali i redditi di lavoro dipendente (o a questi assimilati) e i redditi da lavoro autonomo saranno sottoposti a tassazione limitatamente al 10 o 50 per cento del loro ammontare complessivo (articolo 1 comma 50 della Legge di Bilancio 2021, legge 178/2020).
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